Sez. 1, Sentenza n. 11193 del 12/11/1993 (Rv. 484310 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Interessi | Consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento - Sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari - Retrodatazione all'apertura dell'amministrazione controllata - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Interessi
In caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento, l'art. 55 legge fall. non è applicabile estensivamente alla prima, per cui deve escludersi la retrodatazione della sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari all'apertura dell'amministrazione controllata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 192, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)