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Sez. 5, Sentenza n. 11653 del 02/10/1995 Ud. (dep. 30/11/1995) Rv. 203387 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio | Determinazione della pena - Reato più grave - Continuazione - Vincolo derivante dalla sentenza annullata - Esclusione - Limite: divieto di "reformatio in peius" - Condizione.
Stato
decisa il 1995-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203387-01

Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio

In sede di giudizio di rinvio la determinazione della pena, sia per il reato ritenuto più grave (e diverso da quello ritenuto tale nella sentenza annullata), sia per la continuazione, non è vincolata dalle valutazioni del giudice della pronuncia cassata, salvo il limite del divieto della "reformatio in peius" nei casi in cui l'annullamento non concerna la fissazione della pena stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)