Sez. 5, Sentenza n. 12806 del 25/02/2005 Ud. (dep. 05/04/2005) Rv. 231695 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius" | Pena complessivamente inflitta a seguito di annullamento con rinvio della cassazione, inferiore rispetto a quella irrogata in primo grado, ma con aumenti, dovuti alla continuazione, maggiori di quelli fissati nelle fasi precedenti - Violazione del divieto di reformatio in pejus - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius"
Non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius - qualora la pena complessivamente inflitta con la sentenza gravata sia inferiore a quella inflitta nei gradi precedenti - il fatto che il giudice nella sentenza impugnata, pronunciata in seguito ad annullamento con rinvio della sentenza di appello, abbia determinato taluni aumenti dovuti alla continuazione in modo diverso e meno favorevole per l'imputato, rispetto ai calcoli effettuati dal giudice di primo grado, in quanto il detto divieto concerne la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)