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Sez. 3, Sentenza n. 1552 del 23/06/1967 (Rv. 328300 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE DI PRIMO GRADO - CAUSE SCINDIBILI - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI RIGUARDI DI ALCUNO DEI CONVENUTI - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1967-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328300-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE DI PRIMO GRADO - CAUSE SCINDIBILI - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI RIGUARDI DI ALCUNO DEI CONVENUTI - EFFETTI.*

Nel caso di rapporto scindibile (rapporto di credito con piu soggetti passivi solidalmente tenuti o solidalmente ritenuti debitori, in cui il vincolo di solidarieta non da luogo a litisconsorzio necessario), dichiarata la nullita della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, e quindi dell'intero procedimento di primo grado e della relativa essenza, nei confronti di uno dei convenuti debitori solidali, e dichiarata regolare la notifica dello stesso atto nei confronti degli altri convenuti, il giudice di appello deve operare la scissione delle posizioni rispettive dei convenuti medesimi, e, mentre, nei confronti del primo, deve limitarsi alla dichiarazione di detta nullita, nei confronti degli altri, deve esaminare i motivi di appello dagli stessi proposti contro la sentenza di primo grado, senza possibilita di estensione, in relazione ai medesimi, della nullita suddetta. (Conf.901-65, 74-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)