diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 38055 del 30/09/2002 Cc. (dep. 13/11/2002) Rv. 222849 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Ambito di operatività - Estensione a tutti gli aspetti di salvaguardia e trasformazione del suolo e di protezione dell'ambiente- Alterazione del territorio in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti e livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli- Concessione urbanistica- Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222849-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

L'urbanistica concerne la disciplina dell'uso del territorio (art. 80 D.P.R. n. 616 del 1977) e non solo quel particolare uso consistente nell'edilizia: vi rientrano pertanto tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente. Ne consegue che, mentre per le opere di trasformazione di tipo fondiario non è normalmente richiesta la concessione, l'atto concessorio di tipo urbanistico è, invece, necessario allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, compresi quelli turistici o sportivi (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva motivato in modo apodittico in ordine ad una non assentita trasformazione del territorio, senza delibare l'entità delle opere in concreto occorse per la realizzazione di due campi di calcetto).

Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 80, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)