Sez. 3, Sentenza n. 5113 del 24/11/1977 (Rv. 388724 - 01)
BENI - IN GENERE - COSE FUNGIBILI E COSE INFUNGIBILI - NOZIONE RISPETTIVA - DETERMINAZIONE - VOLONTA DELLE PARTI - RILEVANZA - LIMITI - VENDITA DI BENI IMMOBILI - INAMMISSIBILITA.*
BENI - IN GENERE - COSE FUNGIBILI E COSE INFUNGIBILI - NOZIONE RISPETTIVA - DETERMINAZIONE - VOLONTA DELLE PARTI - RILEVANZA - LIMITI - VENDITA DI BENI IMMOBILI - INAMMISSIBILITA.*
Sono fungibili, per loro natura, le cose che, nella valutazione sociale, vengono considerate sostanzialmente identiche, per la identita dei loro essenziali elementi strutturali e della loro funzione, anche se ciascuna di esse e provvista di ulteriori caratteristiche individualizzanti, le quali sono pero considerate non essenziali, si da essere sostituibili e surrogabili tra loro; sono infungibili le cose individualizzate e diversificate, nella valutazione sociale, dai loro elementi strutturali e dalla loro funzione, si da essere esclusa ogni sostituibilita e surrogabilita. La volonta delle parti, determinata e manifestata in Sede di autonomia negoziale, puo bensi incidere su questa qualificazione in base alla loro natura, ma soltanto nell'ambito delle cose che sono fungibili, nel senso che esse possono considerare e valutare come infungibile una cosa fungibile per sua natura, attribuendo Rilevanza e preminenza a determinate sue caratteristiche individualizzanti che, nella valutazione sociale, non costituiscono elementi strutturali essenziali, mentre non possono trasformare in fungibile una cosa infungibile, come i beni immobili, rispetto ai quali la localizzazione e la confinazione costituiscono elementi strutturali essenziali, con caratteri individualizzanti e diversificanti; non e pertanto ammissibile la vendita generica di beni immobili. (V 3677/75, mass n 377888; (V 2561/71, mass n 353623).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1465, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)