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Sez. 1, Sentenza n. 2240 del 25/10/1965 (Rv. 314212 - 01)

ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI - PREZZI - CALMIERE E DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE - BLOCCO DEI PREZZI - EFFETTI - PREZZI DI FAVORE - AUMENTI.*
Stato
decisa il 1965-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314212-01

ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI - PREZZI - CALMIERE E DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE - BLOCCO DEI PREZZI - EFFETTI - PREZZI DI FAVORE - AUMENTI.*

L'art. 15 RD 16.6.1938 n. 1387 e le norme successive del RD n. 953 del 1940 e n.272 del 1941, facendo divieto di apportare aumenti ai prezzi praticati alla data del 5 ottobre 1936 per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, intesero impedire l'aumento dei prezzi praticati nei confronti delle generalita e non gia dei prezzi di favore che fossero stati, in via eccezionale, accordati ai singoli utenti. Tali norme non intesero bloccare i prezzi di favore praticati in via eccezionale e costituenti situazioni di privilegio, bensi vietare che si superassero i limiti massimi praticati nei confronti delle generalita degli utenti. I prezzi di favore potevano quindi essere legittimamente aumentati dalle parti fino al livello dei prezzi massimi correnti, risultanti dalle tariffe in vigore o, in difetto di tariffe, dai prezzi praticati alla generalita degli utenti. Ai fini dell'accertamento di un trattamento di favore occorre aver riguardo al trattamento dovute alla generalita degli utenti, accertando se il prezzo praticato all'utente favorito sia inferiore al prezzo delle normali tariffe e ai compensi dovuti da tutti gli altri utenti della stessa categoria in correlazione alle prestazioni contrattualmente dovute. Il determinare se un certo trattamento si possa considerare di favore costituisce un giudizio di fatto. (Conf. 2034/62).*

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1938 num. 1387 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)