Sez. 1, Sentenza n. 4879 del 29/07/1980 (Rv. 408701 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - REGISTRAZIONI - TERMINE FISSO - OMISSIONE - INTERESSI - REGISTRAZIONI - TERMINE FISSO - OMISSIONE - INTERESSI MORATORI PER OMISSIONE DI FORMALITA O AUTORIZZAZIONE OVVERO INSUFFICIENTE O MANCATA DENUNCIA - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - REGISTRAZIONI - TERMINE FISSO - OMISSIONE - INTERESSI - REGISTRAZIONI - TERMINE FISSO - OMISSIONE - INTERESSI MORATORI PER OMISSIONE DI FORMALITA O AUTORIZZAZIONE OVVERO INSUFFICIENTE O MANCATA DENUNCIA - DECORRENZA.*
A norma dell'art 3 della legge n 29 del 1961, che disciplina il computo degli interessi moratori per omissione di formalita o di autotassazione, ovvero insufficiente o mancata denuncia, nel caso di omessa registrazione di un atto da registrarsi in termine fisso gli interessi sull'imposta principale di registro decorrono dalla data in cui si sarebbe dovuto adempiere alla formalita della registrazione. (V 4180/79, mass n 400690).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)