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Sez. 1, Sentenza n. 4180 del 17/07/1979 (Rv. 400690 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - PRESUPPOSTO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400690-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - PRESUPPOSTO - DECORRENZA.*

Gli interessi di mora sull'imposta complementare di registro trovano fondamento nel colpevole ritardo del contribuente nel pagamento del tributo: ne consegue che, in base a tale presunzione di colpa - e salva l'ipotesi di esclusione, per altri motivi, della colpa stessa - l'indicazione di un prezzo inferiore al valore effettivo del bene trasferito comporta l'Obbligo della corresponsione degli interessi moratori sull'imposta complementare di registro con decorrenza dal momento in cui si sarebbe dovuto assolvere l'obbligazione tributaria nella sua interezza, e cioe dalla data di registrazione dell'atto. (Conf 4176/78, mass n 393797).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)