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Sez. 3, Sentenza n. 2957 del 14/06/1978 (Rv. 392397 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTO CESSATO PER SCADENZA CONTRATTUALE E PER INAPPLICABILITA DELLE LEGGI DI PROROGA ALL'EPOCA VIGENTI - CONTRATTO IN CORSO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PERMANENZA DI FATTO NELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA - LEGGI DI PROROGA SOPRAVVENIENTI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392397-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTO CESSATO PER SCADENZA CONTRATTUALE E PER INAPPLICABILITA DELLE LEGGI DI PROROGA ALL'EPOCA VIGENTI - CONTRATTO IN CORSO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PERMANENZA DI FATTO NELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA - LEGGI DI PROROGA SOPRAVVENIENTI - INAPPLICABILITA.*

Il contratto di locazione, gia cessato per scadenza contrattuale e per inapplicabilita delle leggi di proroga all'epoca vigenti, non puo essere considerato ancora "in corso" solo perche il conduttore, in pendenza del giudizio di rilascio promosso dal locatore, permanga di fatto nel godimento dell'immobile. In tale situazione, pertanto, non e invocabile, quale ius superveniens, la norma che proroghi i contratti in corso alla data della sua entrata in vigore (nella specie, legge 12 agosto 1974 n 351). (Conf 2668/76, mass n 381447; (Conf 355/75, mass n 373593).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)