Sez. 3, Sentenza n. 2668 del 12/07/1976 (Rv. 381447 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI IN CORSO - LOCAZIONI SCADUTE - OCCUPAZIONI DI FATTO - ESCLUSIONE - JUS SUPERVENIENS - INAPPLICABILITA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI IN CORSO - LOCAZIONI SCADUTE - OCCUPAZIONI DI FATTO - ESCLUSIONE - JUS SUPERVENIENS - INAPPLICABILITA.*
Il contratto di locazione, gia cessato per scadenza contrattuale, non puo essere considerato ancora 'in corsò solo perche il conduttore, in pendenza del giudizio di rilascio promosso dal locatore, permanga di fatto nel godimento dell'immobile. In tale situazione, pertanto, non e invocabile quale ius superveniens la norma che proroghi i 'contratti in corsò alla data della sua entrata in vigore (nella specie, art 1 del DL 24 luglio 1973 n 426, convertito in legge 4 agosto 1973 n 495). (Conf 355/75, mass n 373593; (Conf 4313/74, mass n 373002; (Conf 3455/73, mass n 367453; (contra 3201/73, mass n 367027).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)