Sez. L, Sentenza n. 677 del 20/01/1993 (Rv. 480367 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Determinazione - Compensi retributivi versati in misura inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva - Esclusione - Riferimento alla retribuzione contrattualmente dovuta - Obbligatorietà.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
Nel caso in cui il datore di lavoro, ancorché in base ad un accordo con i propri dipendenti, corrisponda agli stessi dei compensi di natura retributiva (nella specie, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di ferie, compensi per festività abolite, trattamento di fine rapporto) in misura inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva applicabile, la base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria è costituita, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, dalla retribuzione contrattualmente dovuta e non da quella in effetti erogata, non rilevando ai fini del rapporto assicurativo contributivo - da cui derivano obblighi del tutto distinti ed autonomi rispetto a quelli inerenti al rapporto di lavoro - la circostanza che il lavoratore abbia accettato la corresponsione di compensi inferiori a quelli dovutigli o abbia rinunciato a far valere al riguardo i propri diritti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)