diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12088 del 18/08/2003 (Rv. 565917 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Indennità sostitutiva del servizio di mensa - Periodo anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992 - Inserimento di quanto erogato dal datore di lavoro per il servizio mensa nella base retributiva imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale - Sussistenza - Procedimento sanzionatorio per evasione contributiva - Lamentato mancato versamento di contributi sulle somme corrisposte dal datore di lavoro in forza di contratto individuale - Assoggettabilità a contribuzione delle sole somme effettivamente corrisposte - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565917-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Nel regime antecedente alla entrata in vigore dell'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, il quale, a decorrere dal 1 gennaio 1994, ha stabilito che sono esclusi dalla base imponibile contributiva, tra l'altro, i corrispettivi dei servizi di mensa e dei relativi importi sostitutivi, il valore del servizio mensa andava inserito nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Ove, tuttavia, oggetto di sanzione amministrativa sia l'evasione contributiva, contestata non con riferimento al costo effettivo del servizio mensa che l'impresa era obbligata ad assicurare ai dipendenti, ma alle somme corrisposte ai dipendenti in forza di contratto individuale, l'importo assoggettabile a contribuzione non può essere maggiore di quanto l'azienda abbia erogato, senza che, in assenza di specifica previsione contrattuale, possano operare in relazione ad esso criteri automatici di rivalutazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)