Sez. U, Sentenza n. 14503 del 10/06/2013 (Rv. 626629 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Sentenza resa da giudici speciali impugnata con ricorso per cassazione - Art. 373 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO
L'art. 373 cod. proc. civ. è applicabile, salvo che sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni, anche in caso di impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione delle pronunce dei giudici speciali, nulla prevedendo al riguardo l'art. 111 Cost. sul ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)