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Sez. L, Sentenza n. 17647 del 29/07/2009 (Rv. 610432 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Ordinanza ex art 373 cod. proc. civ. - Impugnabilità in cassazione - Esclusione - Fondamento - Natura ordinatoria del provvedimento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610432-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ., accoglie l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per cassazione, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico-processuale. Peraltro, é manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 373 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui esclude la ricorribilità per cassazione della predetta ordinanza, attesa l'assoluta ininfluenza del provvedimento cautelare, quale è quello in parola, nel successivo giudizio di merito e restando comunque impregiudicati i mezzi e le ragioni di difesa della parte in tale giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)