Sez. 2, Sentenza n. 2568 del 23/08/1971 (Rv. 353636 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - OMESSO E IRREGOLARE VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERBALI DI CONTRAVVENZIONE - EFFICACIA PROBATORIA - LIMITI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - OMESSO E IRREGOLARE VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERBALI DI CONTRAVVENZIONE - EFFICACIA PROBATORIA - LIMITI.*
Il verbale di accertamento dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali o degli ispettori del lavoro, in materia di omesso versamento di contributi, fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti in esso contenute e di ogni altro fatto che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuto in sua presenza o essere stato da lui compiuto. Peraltro il valore probatorio del verbale non si estende anche al contenuto sostanziale delle anzidette dichiarazioni, il cui grado di attendibilita rimane quello delle comuni affermazioni di parte, liberamente apprezzabili dal giudice. (nella specie dal giudice di merito con apprezzamento logico ed incensurabile e stata esclusa l'attendibilita delle dichiarazioni di ex dipendenti perche provenienti da lavoratori interessati a migliorare la loro posizione assicurativa e perche in contrasto con le accertate risultanze dei libri contabili e delle buste paga). (V 2568'69, mass n 342158' 1548'68, mass n 333258' 1989'65).*
Riferimenti normativi: Legge 01/03/1945 num. 177 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)