Sez. 2, Sentenza n. 2568 del 12/07/1969 (Rv. 342158 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - OMESSO O IRREGOLARE VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERBALI DI CONTRAVVENZIONE - EFFICACIA PROBATORIA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - OMESSO O IRREGOLARE VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERBALI DI CONTRAVVENZIONE - EFFICACIA PROBATORIA.*
I verbali redatti dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza in tema di omesso o irregolare versamento dei contributi assicurativi fanno fede, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti nonche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta, per averli appresi da terzi od in seguito ad altre indagini, i verbali stessi, per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, possiedono un grado di attendibilita che puo essere infirmato solo da una prova specifica, per cui, se tale prova non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire, da soli, prova sufficiente di tutte le circostanze riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati. (Conf. 1548-68, massima n. 333258).*
Riferimenti normativi: Legge 01/03/1945 num. 177 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)