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Sez. 3 - , Ordinanza n. 14873 del 31/05/2019 (Rv. 653926 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Chiamata in causa dall'assicuratore con domanda di regresso ex art. 2055 c.c. - Condizione di proponibilità di cui all'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653926-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

L'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, ai sensi del quale l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all'impresa di assicurazione, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il medesimo assicuratore, convenuto in giudizio per l'integrale risarcimento, proceda alla chiamata in garanzia impropria di un altro danneggiante (e del suo assicuratore) per sentirlo dichiarare corresponsabile dei danni lamentati dall'attore, ai fini della ripartizione interna ex art. 2055 c.c. dell'obbligazione solidale, atteso che tale domanda non ha ad oggetto alcuna richiesta di risarcimento del danno, trovando invece titolo nella disciplina dei rapporti tra coobbligati solidali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)