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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 228 del 1975

Decisione
decisa il 1975-07-08, depositata il 1975-07-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:228
Massime
7

Massime (7)

Massima n. 8054

  • Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato
  • Giudizio sull'ammissibilità
  • Decisione in camera di consiglio
  • Assenza di contraddittorio
  • Non pregiudica presentazione di istanze ed eccezioni nel corso ulteriore del giudizio.
Leggi la massima
A norma dell'art. 37, terzo e quarto comma della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.

Parametri

Massima n. 8055

  • Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato
  • Atto idoneo a promuoverlo
  • Ordinanza di organi giurisdizionali.
Leggi la massima
In considerazione del principio della tipicità dei provvedimenti del giudice (art. 148 c.p.p.) l'ordinanza di un organo giurisdizionale che, da una parte provveda in ordine al processo in corso disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dall'altra contestualmente denunci l'insorto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato chiedendone la risoluzione, è formalmente idonea per una valida instaurazione del giudizio dinanzi alla Corte predetta, a norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, che prevede, in termini generali, per la proposizione di tali conflitti la forma del "ricorso".

Norme impugnate

  • art. 148 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Massima n. 8056

  • Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato
  • Legittimazione a proporlo
  • Requisiti.
Leggi la massima
Per stabilire se esiste "la materia di un conflitto" la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte costituzionale, secondo la dizione del quarto comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, deve accertarsi, in linea di sommaria delibazione, se concorrono i requisiti, a norma del primo comma, ad aversi conflitto tra poteri dello Stato, rientrante nella previsione dell'art. 134 della Costituzione. E cioè se il conflitto sorge "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono" e "per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali". il primo comma dell'art. 37 (con implicito riguardo ai poteri complessi, quali sono tanto quello giurisdizionale quanto quello legislativo, che vengono in considerazione nella specie) designa inoltre, gli organi legittimati ad essere parti di conflitti ex art. 134 Cost., valendosi di una perifrasi, con la quale si allude ad organi i cui atti e comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri rispettivi: nel senso che nessun altro organo, all'interno di ciascun potere, sia abilitato ad intervenire - d'ufficio o dietro sollecitazione del potere controinteressato - rimuovendo o provocando la rimozione dell'atto o del comportamento che si assumono lesivi.

Parametri

Massima n. 8057

  • Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato
  • Legittimazione a proporlo
  • Organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono
  • Nozione
  • Organi giurisdizionali
  • Sono legittimati.
Leggi la massima
A norma dell'art. 37 della legge n. 87, la cerchia degli organi "competenti a dichiarare definitivamente" la volontà del potere cui appartengono è più larga di quella degli organi comunemente detti "supremi" in quanto strutturalmente collocati al vertice di un potere, e deve essere individuato caso per caso, alla stregua dell'ordinamento funzionale di ciascun potere e della posizione assegnata dalle norme costituzionali ai diversi organi che lo compongono, quale tra questi sia da considerare competente a dichiararne definitivamente la volontà; pertanto i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parti di conflitti di attribuzione, prescindendo dalla proponibilità di gravami predisposti a tutela di interessi diversi.

Parametri

Massima n. 8058

  • Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato
  • Questioni di giurisdizione ex art. 37 legge n. 87
  • Rapporti.
Leggi la massima
L'art. 37 della legge n. 87 del 1953 che, nel secondo comma, per le "questioni di giurisdizione", comprensive dei tradizionali conflitti tra il potere esecutivo e il potere giurisdizionale, mantiene ferme "le norme vigenti", deve essere inteso nel senso che, in tali ipotesi, il primo che contesti la sussistenza della giurisdizione nei confronti di un suo atto, è in grado di tutelare i propri interessi con i mezzi processuali esperibili all'interno del giudizio, nella sua qualità di parte di questo (come di solito avviene) od anche, eccezionalmente, valendosi dell'istituto di cui all'art. 41, primo comma, c.p.c., salva - ulteriormente - la possibilità di sollevare il conflitto ex art. 134 Cost., dinanzi a questa Corte.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 8059

  • Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato
  • Legittimazione a proporlo
  • Organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono
  • Commissioni parlamentari d'inchiesta
  • Sostituiscono ope constitutionis lo stesso parlamento
  • Sono legittimate.
Leggi la massima
La Commissione parlamentare "antimafia" è da considerare legittimata - attivamente e passivamente - ad essere parte di conflitto di attribuzione di tra poteri dello Stato, oltre e prima ancora che per l'autonomia di determinazioni ad essa, nella specie, derivante dalla avvenuta istituzione con legge, per la considerazione di ordine più generale che, a norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che, per l'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò "definitivamente la volontà" ai sensi del primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953.

Parametri

Massima n. 8060

  • Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato
  • Commissione parlamentare d'inchiesta (c.d."antimafia")
  • Sua lettera del 26 marzo 1975
  • Rifiuto di trasmettere documenti richiesti dal tribunale di torino
  • Ricorso del tribunale
  • Sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del conflitto
  • Ammissibilità del ricorso.
Leggi la massima
Assumendosi dal tribunale ricorrente che il rifiuto opposto dalla Commissione d'inchiesta alla richiesta di documenti, da esso ritenuti necessari ai fini probatori, concreterebbe una illegittima menomazione della pienezza della funzione istituzionalmente spettante al potere giurisdizionale, esplicata dal Tribunale medesimo, per la limitazione che ne risulterebbe all'accertamento dei fatti ed alle conseguenti valutazioni di sua competenza, il sollevato conflitto involge l'applicazione di norme costituzionali sulla giurisdizione. È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Torino - prima sezione penale - nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Parametri

  • legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 134 Cost.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente sull'ammissibilità del ricorso, proposto dal tribunale di Torino con ordinanza 18 aprile 1975 per conflitto di attribuzione nei confronti del potere legislativo e - per esso - della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, sorto a seguito della lettera 21 febbraio 1975, con la quale la predetta Commissione parlamentare ha rifiutato la trasmissione di documenti richiesti dallo stesso tribunale. (Reg. ric. 1975, n. 15). Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di Pantaleone Michele ed Einaudi Giulio, il tribunale di Torino, seconda sezione penale, in sede di istruzione dibattimentale - premesso di avere in precedenza più volte richiesto alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (detta per brevità Commissione "antimafia") copia di documenti ritenuti necessari ai fini del giudizio, ottenendoli solo "in minima parte" - rinnovava, con ordinanza 31 gennaio 1975, la suddetta richiesta, alla quale la Commissione rispondeva con nota del 21 febbraio successivo, ribadendo il proprio rifiuto. Che, a seguito di ciò, lo stesso tribunale, con ordinanza 18 aprile 1975, sollevava conflitto di attribuzione nei confronti del potere legislativo, e "per esso" della Commissione "antimafia", chiedendo a questa Corte di affermare, a norma degli artt. 101 e 102 Cost., il potere del tribunale medesimo di acquisire presso il Parlamento e, per esso, presso la Commissione "antimafia", le prove ritenute necessarie ai fini del giudizio di sua competenza. Che, per le ragioni in fatto e in diritto addotte e per le conclusioni cui perviene, l'ordinanza deve considerarsi sostanzialmente rivolta nei confronti della Commissione "antimafia".
punto 2
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte, in questa fase, è chiamata e delibare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni. Che deve preliminarmente prendersi in esame, a tal fine, l'idoneità formale dell'ordinanza emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di Torino per una valida instaurazione del giudizio dinanzi a questa Corte, con riferimento all'art. 37 della legge citata, che prevede, in termini generali, per la proposizione dei conflitti tra poteri la forma del "ricorso". Che, peraltro, nell'ordinanza in oggetto è dato ravvisare un duplice contenuto, in relazione alla duplice funzione cui essa è diretta: per una parte, provvedendo in ordine al processo in corso, del quale dispone la sospensione e la trasmissione degli atti a questa Corte; per l'altra, e contestualmente, denunciando l'insorto conflitto e chiedendone la risoluzione. Che, perciò, tenendo anche presente il principio della tipicità dei provvedimenti del giudice (art. 148 cod. proc. pen.), certamente applicabile in parte qua all'ordinanza del tribunale di Torino, la forma da questo complessivamente prescelta può ritenersi adeguata. Che per stabilire se esiste "la materia di un conflitto" la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte, secondo la dizione, sopra riferita, del quarto comma dell'art. 37, deve ulteriormente accertarsi, sempre in linea di sommaria delibazione, se concorrono i requisiti, così di ordine soggettivo come di ordine oggettivo, necessari, a norma del primo comma, ad aversi conflitto tra poteri dello Stato, rientrante nella previsione dell'art. 134 della Costituzione. E cioè: A) se il conflitto sorge "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono" e B) "per la delimitazione della sfera di attribuzione determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali". Che, dal punto di vista soggettivo (A), il primo comma dell'art. 37 della legge (con implicito riguardo ai poteri complessi, quali sono tanto quello giurisdizionale quanto quello legislativo, che vengono in considerazione nella specie) designa gli organi legittimati ad esser parti di conflitti ex art. 134 Cost. valendosi di una perifrasi, con la quale si allude ad organi i cui atti o comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri rispettivi: nel senso che nessun altro organo, all'interno di ciascun potere, sia abilitato ad intervenire - d'ufficio o dietro sollecitazione del potere controinteressato - rimuovendo o provocando la rimozione dell'atto o del comportamento che si assumono lesivi. Che, dunque, la cerchia degli organi "competenti a dichiarare definitivamente" la volontà del potere cui appartengono è più larga di quella degli organi comunemente detti "supremi" in quanto strutturalmente collocati al vertice di un potere (ed è significativo che l'art. 37 non si avvalga di tale locuzione, che pure è di uso corrente nella prassi e nella dottrina), e deve esser individuato caso per caso, alla stregua dell'ordinamento funzionale di ciascun potere e della posizione assegnata dalle norme costituzionali ai diversi organi che lo compongono, quale tra questi sia da considerare competente a dichiararne definitivamente la volontà. Che, in applicazione dei sopra esposti criteri, i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare legittimati - attivamente e passivamente - ad esser parti di conflitti di attribuzione, prescindendo dalla proponibilità di gravami predisposti a tutela di interessi diversi: com'è confermato, per argomento a contrario, dallo stesso art. 37, che, nel secondo comma, per le "questioni di giurisdizione", comprensive dei tradizionali conflitti tra il potere esecutivo e il potere giurisdizionale, mantiene ferme "le norme vigenti", proprio perché, in tali ipotesi, il primo, che contesti la sussistenza della giurisdizione nei confronti di un suo atto, è in grado di tutelare i propri interessi con i mezzi processuali esperibili all'interno del giudizio, nella sua qualità di parte di questo (come di solito avviene) od anche, eccezionalmente, valendosi dell'istituto di cui all'art. 41, primo comma, cod. proc. civ., salva - ulteriormente - la possibilità di sollevare il conflitto ex art. 134 Cost. dinanzi a questa Corte. Che, in conseguenza di queste premesse, il tribunale di Torino appare legittimato a proporre il conflitto in oggetto. Che a conclusioni analoghe si perviene per quanto concerne la Commissione parlamentare "antimafia", oltre e prima ancora che per l'autonomia di determinazioni ad essa, nella specie, derivante dall'avvenuta istituzione con legge, per la considerazione di ordine più generale che, a norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che, nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò "definitivamente la volontà" ai sensi del primo comma dell'art. 37. Che, dal punto di vista oggettivo (B), il sollevato conflitto involge l'applicazione delle norme costituzionali sulla giurisdizione, assumendosi dal tribunale ricorrente che il rifiuto opposto dalla Commissione "antimafia" alla richiesta di documenti, da esso ritenuti necessari ai fini probatori, concreterebbe una illegittima menomazione della pienezza della funzione istituzionalmente spettante al potere giurisdizionale, ed in concreto esplicata dal tribunale di Torino, per la limitazione che ne risulterebbe all'accertamento dei fatti ed alle conseguenti valutazioni di sua competenza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Torino - seconda sezione penale - nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, con l'ordinanza di cui in epigrafe; dispone: a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura del ricorrente (seconda sezione penale del tribunale di Torino), il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Commissione predetta, in persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di cui sopra. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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