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Sez. 1, Sentenza n. 517 del 20/01/1994 (Rv. 485060 - 01)

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere | Pagamento dell'indennizzo - Sentenza di condanna - Natura costitutiva - Esclusione - Rivalutazione del credito ed interessi legali - Computo - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485060-01

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere

In tema di arricchimento senza causa (art. 2041 cod. civ.), la sentenza di condanna al pagamento dell'indennizzo non ha natura costitutiva, in quanto il diritto del depauperato sorge per effetto e dal momento dell'arricchimento altrui, con la conseguenza che a partire da detto momento va operata la rivalutazione del credito e devono decorrere gli interessi legali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)