Sez. 3, Sentenza n. 1094 del 05/02/1991 (Rv. 470799 - 01)
Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Liquidazione dei danni | In genere - Controversie tra danneggiato e assicuratore - Incidenza della inabilità temporanea o permanente sulla produzione del reddito di lavoro - Disciplina dell'art. 4 primo comma del d.l. n. 857 del 1976 (convertito nella legge n. 39 del 1977) - Dichiarazione dei redditi - Valore probatorio primario e privilegiato - Mancata spontanea produzione in giudizio della dichiarazione fiscale - Ordine di esibizione da parte del giudice - Inosservanza - Valutazione ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ..
Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Liquidazione dei danni
Con riguardo al risarcimento del danno per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la disposizione del primo comma dell'art. 4 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39), che, nelle controversie tra danneggiato ed assicuratore, assegna un valore probatorio primario e privilegiato alla dichiarazione dei redditi qualora si debba considerare l'incidenza della inabilità temporanea o permanente sulla produzione del reddito di lavoro, costituisce una limitazione del principio dispositivo che riserva alla parte la facoltà di scelta dei mezzi di prova reputati più idonei tra quelli consentiti dall'ordinamento ed una eccezione al ditterio "nemo contra se edere tenetur", che preclude al danneggiato la possibilità di invocare la quantificazione del ristoro sulla base del reddito minimo forfettario, previsto dal terzo comma dello stesso art. 4, anzicché sulla base del reddito fiscale. Conseguentemente, alla mancata spontanea produzione in giudizio della dichiarazione fiscale non può non seguire l'ordine di esibizione da parte del giudice e tale ordine, dalla cui inosservanza il giudice può trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., prescinde totalmente dalla istanza di parte e dalla preventiva valutazione (già anticipata ex lege) della necessità di acquisizione del documento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)