Sez. 3, Sentenza n. 11368 del 19/12/1996 (Rv. 501425 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno patrimoniale da invalidità permanente ed inabilità temporanea - Liquidazione - Criteri - Risultanze delle dichiarazioni dei redditi nei tre anni precedenti - Rilevanza - Deduzione del danneggiato circa l'infedeltà o la omissione della dichiarazione - Conseguenze.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Il danno patrimoniale da invalidità permanente ed inabilità temporanea, conseguite ad un sinistro stradale, va liquidato sulla base delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi presentate dal danneggiato nei tre anni precedenti il sinistro, ai sensi dell'art. 4 legge n. 39 del 1977, Le risultanze di tali dichiarazione tuttavia fondano una mera presunzione "juris tantum" sull'entità del reddito percepito dal danneggiato: ne consegue che questi, ove alleghi di aver presentato una dichiarazione infedele o di averla del tutto omessa, può sempre provare "aliunde" la reale consistenza dei propri redditi, fermo restando in questo caso l'obbligo del giudice di segnalare l'evasione al competente ufficio delle imposte. (V. Sent. 445 del 1995 Cost.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)