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Sez. 3, Sentenza n. 18300 del 01/12/2003 (Rv. 568567 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - CORRISPETTIVO - IN GENERE | Trasporto di cose con destinatario diverso dal mittente - Contratto a favore di terzi - Obbligazione di pagare il corrispettivo del trasporto al vettore - A carico del mittente - Momento ultimo.
Stato
decisa il 2003-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568567-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - CORRISPETTIVO - IN GENERE

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, è un contratto a favore di terzi tra mittente e vettore, in cui terzo beneficiario è il destinatario della merce, con la particolarità che il terzo può dichiarare di volerne profittare solo quando il trasporto sia avvenuto e le cose siano fisicamente dislocate nel luogo di destinazione; ne consegue che, fino al momento in cui il destinatario non chiede la consegna della merce al vettore (in tal modo implicitamente accettando che si trasferiscano in suo favore i diritti derivanti dal contratto), obbligato al pagamento del corrispettivo del trasporto al vettore è il solo mittente stipulante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)