Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 11/10/1994 (Rv. 488066 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Provvedimenti di ingiunzione fiscale - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE
Con riguardo ai provvedimenti di ingiunzione fiscale, è possibile che essi vengano motivati "per relationem", purché il riferimento avvenga ad atti noti o portati a conoscenza dell'ingiunto e la motivazione ponga il contribuente nella condizione di conoscere, con la dovuta precisione, la causale e l'ammontare dell'imposta dovuta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata l'ingiunzione nella quale risultavano precisati sia la norma applicata, sia i fatti di contrabbando cui la pretesa fiscale era connessa - con riferimento alla sentenza di condanna penale -, sia l'analisi della pretesa nelle sue componenti essenziali, con la distinta allegata all'ingiunzione).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)