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Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 11/10/1994 (Rv. 488066 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Provvedimenti di ingiunzione fiscale - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488066-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE

Con riguardo ai provvedimenti di ingiunzione fiscale, è possibile che essi vengano motivati "per relationem", purché il riferimento avvenga ad atti noti o portati a conoscenza dell'ingiunto e la motivazione ponga il contribuente nella condizione di conoscere, con la dovuta precisione, la causale e l'ammontare dell'imposta dovuta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata l'ingiunzione nella quale risultavano precisati sia la norma applicata, sia i fatti di contrabbando cui la pretesa fiscale era connessa - con riferimento alla sentenza di condanna penale -, sia l'analisi della pretesa nelle sue componenti essenziali, con la distinta allegata all'ingiunzione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)