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Sez. 5 - , Sentenza n. 24528 del 02/10/2019 (Rv. 655479 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Erronea indicazione nella decisione di un soggetto non parte in causa - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Revocazione per errore di fatto - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655479-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un soggetto erroneamente indicato nell'epigrafe e nella motivazione della sentenza di secondo grado quale parte, venendo in rilievo un errore di fatto revocatorio denunciabile ex art. 395 n. 4 c.p.c. (Nella specie il ricorso per cassazione era stato proposto dai soci, erroneamente indicati nella decisione impugnata quali appellanti, sebbene il gravame fosse stato esperito dalla sola società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)