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Sez. U, Sentenza n. 20771 del 07/10/2010 (Rv. 614412 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Riformulazione dell'incolpazione - Riproduzione dell'atto di citazione - Autonoma impugnabilità davanti al CNF - Inammissibilità - Fattispecie in tema di prescrizione dell'incolpazione.
Stato
decisa il 2010-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614412-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Nel procedimento disciplinare a carico di un avvocato, l'atto di citazione dell'incolpato, anche nell'ipotesi di citazione contenente la riformulazione dell'incolpazione, non è direttamente ricorribile davanti al Consiglio Nazionale Forense trattandosi di un atto che pur dovendo contenere la menzione circostanziata degli addebiti oltre che l'indicazione del luogo, giorno ed ora della comparizione è meramente riproduttivo del contenuto della comunicazione d'inizio del procedimento prevista nell'art. 47 del r.d. n. 37 del 1934 che, invece è direttamente impugnabile secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata del successivo art. 50. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione relativa a tale atto anche se fondato nell'intervenuta prescrizione dell'incolpazione in quanto atto meramente endoprocedimentale, interlocutorio e privo di contenuto decisionale

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 48, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)