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Sez. 2, Sentenza n. 9197 del 15/02/2017 Ud. (dep. 24/02/2017) Rv. 269099 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE | Artifici e raggiri - Antecedenti alla induzione in errore e all'ingiusto profitto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269099-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE

Nel delitto di truffa, la condotta fraudolenta consistente negli artifizi e raggiri deve necessariamente precedere l'induzione in errore ed il conseguimento dell'ingiusto profitto. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che possa essere configurato il reato di truffa contrattuale nell'ipotesi di falsa denuncia di furto di assegni precedentemente consegnati in pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)