Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5339 del 18/03/2015 (Rv. 634871 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Contestazione delle valutazioni tecniche della consulenza espletata in primo grado - Richiesta di rinnovazione in appello - Ammissibilità - Diniego del giudice di merito - Vizio di omessa pronuncia - Esclusione - Vizio di motivazione - Configurabilità.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
È ammissibile la richiesta nel giudizio d'appello di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)