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Sez. 3, Sentenza n. 4852 del 19/05/1999 (Rv. 526402 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Rinnovazione della consulenza in appello - Esercizio del potere da parte del giudice di merito - Discrezionalità e insindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526402-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

La consulenza tecnica può essere sia strumento di valutazione tecnica che di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche e, qualora la parte solleciti l'esercizio del potere ufficioso di disposizione della consulenza per accertare fatti di tale specie, il giudice deve motivare l'eventuale diniego e le ragioni spiegate sono sindacabili in sede di legittimità; peraltro, allorquando si richieda in appello la rinnovazione della consulenza contestando non i dati tecnico - storici accertati ma le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, da un lato l'istanza è ammissibile in quanto non si versa nell'ipotesi di richiesta di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ. e dall'altro il giudice non ha un obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, bensì di rispondere alle censure tecnico - valutative mosse dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata; conseguentemente l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non dà luogo a vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ. potendo se del caso sussistere solo un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per respingere le censure tecniche alla sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)