Sez. 1, Sentenza n. 16052 del 08/07/2009 (Rv. 609017 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Giudizio di cassazione - Decreto di fissazione dell'udienza - Comunicazione alle parti - Modalità - Art. 377 cod. proc. civ. - Applicabilità - Obbligo di notifica del ricorso e del decreto ex art. 82 bis del d.P.R. n. 570 del 1960 - Esclusione.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO
In materia di contenzioso elettorale, le disposizioni di cui agli artt. 82, terzo comma, e 82-bis, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali il ricorso va notificato alle controparti, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, dopo il suo deposito presso la cancelleria del giudice adito, non si applicano al giudizio di cassazione, nel quale la comunicazione di tale decreto deve essere effettuata dalla cancelleria a norma dell'art. 377 cod. proc. civ., atteso che, in riferimento a tale giudizio, l'art. 82-ter dello stesso decreto prevede solo la fissazione dell'udienza in calce al ricorso già notificato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 bis CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)