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Sez. 2, Sentenza n. 794 del 06/02/1979 (Rv. 396969 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - DEFINITIVA - CONSEGUENZE - DIFFICOLTA DELL'ADEMPIMENTO O IMPOSSIBILITA MERAMENTE TEMPORANEA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1979-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396969-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - DEFINITIVA - CONSEGUENZE - DIFFICOLTA DELL'ADEMPIMENTO O IMPOSSIBILITA MERAMENTE TEMPORANEA - EFFETTI.*

L'impossibilita sopravvenuta della prestazione produce la liberazione del debitore solo se consiste in un impedimento oggettivo, assoluto e definitivo, mentre la mera difficolta dello adempimento o l'impossibilita temporanea della prestazione producono soltanto la sospensione del contratto. (Conf 2018/70, mass n 348100; (Conf 2532/73, mass n 365982).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)