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Sez. 3, Sentenza n. 2018 del 14/10/1970 (Rv. 348100 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - IMPOSSIBILITA TOTALE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348100-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - IMPOSSIBILITA TOTALE - NOZIONE.*

La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilita della prestazione in tanto puo verificarsi, in quanto concorrano l'elemento oggettivo dell'impossibilita di eseguire la obbligazione e quello soggettivo dell'assenza di colpa nella Determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Per impossibilita non deve intendersi una mera difficolta, ma un impedimento assoluto ed obiettivo, tale cioe da non poter essere rimosso, con riferimento alla prestazione in se e per se considerata, e non alle concrete possibilita del debitore. (V 53'64 2794'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)