Sez. 3, Sentenza n. 1493 del 22/05/1973 (Rv. 364247 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - ATTI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE - DELIBERA A CONTRARRE - MANCANZA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - ECCEPIBILITA DALLA SOLA PA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - ATTI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE - DELIBERA A CONTRARRE - MANCANZA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - ECCEPIBILITA DALLA SOLA PA.*
L'inesistenza della delibera a contrarre, pur avendo tale atto natura di atto interno, nel senso che non e vincolante nei confronti dei terzi, determina, per carenza dell'atto formativo della volonta dell'ente e della conseguente Mancanza di un presupposto necessario per la conclusione del negozio, l'annullabilita del contratto, che puo essere fatta valere soltanto dall' amministrazione. (Conf 2891/64; V 1236/70, mass n 346886; 3499/69, mass n 343647).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1441, Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 32, Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)