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Sez. 1, Sentenza n. 1668 del 10/04/1978 (Rv. 391077 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - VIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA NEGOZIALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ANNULLABILITA - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DELL'ENTE PUBBLICO - LIMITI - STRARIPAMENTO DI POTERE - NULLITA - LEGITTIMAZIONE IN ORDINE ALL'AZIONE DI ANNULLAMENTO.*
Stato
decisa il 1978-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391077-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - VIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA NEGOZIALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ANNULLABILITA - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DELL'ENTE PUBBLICO - LIMITI - STRARIPAMENTO DI POTERE - NULLITA - LEGITTIMAZIONE IN ORDINE ALL'AZIONE DI ANNULLAMENTO.*

In tema di vizi concernenti l'attivita negoziale degli enti pubblici - sia che si riferiscano al processo di formazione della volonta dell'ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria, ad essa precedente - il negozio comunque stipulato e annullabile ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico, salvo che non sia ravvisabile un vizio di incompetenza tanto rilevante da assumere il carattere dello straripamento di potere e da determinare l'invasione dell'attivita di un organo nella sfera dei poteri esclusivi di un altro organo, ovvero l'uso di poteri non configurabili in relazione all'organo che abbia irregolarmente agito, nel qual caso il contratto e nullo e non semplicemente annullabile. (nella specie, trattandosi di contratto stipulato dal sindaco senza la preventiva deliberazione del consiglio comunale, la suprema Corte ha ravvisato la mera annullabilita del contratto). (V 855/76, mass n 379523; (V 1493/73, mass n 364247).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1441, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 151 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)