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Sez. 2, Sentenza n. 1468 del 23/01/2008 (Rv. 601944 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Art. 21 codice della strada - Lavori e deposito di strumenti e materiali sulla sede stradale per attività di trasloco - Mancanza di autorizzazione comunale preventiva - Violazione amministrativa - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601944-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

L'esecuzione di un trasloco, senza l'autorizzazione comunale prevista nell'art. 21 del codice della strada, costituisce illecito amministrativo, quando l'attività da svolgere determini l'occupazione di suolo pubblico e possa mettere in pericolo la sicurezza collettiva, non essendo necessario che i lavori o le opere da eseguire riguardino la sede stradale. (Nel caso di specie, il trasloco aveva determinato la completa occupazione di una carreggiata a senso unico per mezzo di un autocarro, di notevoli dimensioni, l'utilizzo di un carrello elevatore e di una scala mobile nonché di un cavo elettrico privo di protezione per i pedoni).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)