Sez. 2, Sentenza n. 1468 del 23/01/2008 (Rv. 601944 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Art. 21 codice della strada - Lavori e deposito di strumenti e materiali sulla sede stradale per attività di trasloco - Mancanza di autorizzazione comunale preventiva - Violazione amministrativa - Configurabilità - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
L'esecuzione di un trasloco, senza l'autorizzazione comunale prevista nell'art. 21 del codice della strada, costituisce illecito amministrativo, quando l'attività da svolgere determini l'occupazione di suolo pubblico e possa mettere in pericolo la sicurezza collettiva, non essendo necessario che i lavori o le opere da eseguire riguardino la sede stradale. (Nel caso di specie, il trasloco aveva determinato la completa occupazione di una carreggiata a senso unico per mezzo di un autocarro, di notevoli dimensioni, l'utilizzo di un carrello elevatore e di una scala mobile nonché di un cavo elettrico privo di protezione per i pedoni).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)