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Sez. L, Sentenza n. 2146 del 11/04/1981 (Rv. 412870 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - STABILITA DEL RAPPORTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412870-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - STABILITA DEL RAPPORTO - NOZIONE.*

La prescrizione dei crediti di lavoro decorre anche in costanza del rapporto, quando questo e assistito dalla garanzia della stabilita. A tal fine, deve considerarsi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia tutelato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimita della risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate, e sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti illegittimi del licenziamento. (Conf 1691/79, mass n 398043; (Conf 1557/79, mass n 397898; (Conf 1268/76, mass n 379956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)