Sez. 2, Sentenza n. 1720 del 16/02/2000 (Rv. 533928 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA | Impedimento - Condizioni - Manifestazione contraria di volontà del proprietario, contenuta in un atto anteriore al frazionamento del fondo originario - Idoneità di tale manifestazione di volontà ove compiuta dal curatore fallimentare nell'esercizio dei diritti del proprietario fallito in occasione della vendita per parti divise dell'immobile unitariamente acquisito all'attivo fallimentare - Sussistenza - Manifestazione di volontà contraria alla nascita della servitù compiuta dai futuri acquirenti dei singoli lotti - Idoneità ad impedire l'acquisto di detto diritto per destinazione del padre di famiglia - Esclusione - Fondamento.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA
La disposizione idonea ad impedire, ai sensi dell'art. 1062, secondo comma, cod. civ., l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia deve provenire dal proprietario del fondo diviso, anche se non è richiesta la contestualità con la divisione del fondo stesso, potendo detta disposizione essere utilmente posta in essere anche in un momento anteriore. La manifestazione di volontà contraria alla nascita del detto diritto reale può essere legittimamente effettuata, altresì, dal curatore fallimentare nell'esercizio dei diritti del proprietario fallito, in occasione della vendita per parti divise dell'immobile unitariamente acquisito all'attivo fallimentare, ma non dai futuri acquirenti dei singoli lotti, i quali non hanno alcun titolo per impedire il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)