Sez. 2 - , Ordinanza n. 19498 del 23/07/2018 (Rv. 649994 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO | Ruolo di parte e di testimone - Principio di inconciliabilità - Portata - Minore per le persone giuridiche - Conseguenze - Deposizione del legale rappresentante - Nullità - Conseguenze - Tempestività dell'eccezione - Necessità – rilevabilità d’ufficio – Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO
Il principio di inconciliabilità della veste di testimone con quella di parte, enunciato con riferimento alle persone fisiche, ha un portata minore per quel che concerne le persone giuridiche; conseguentemente, ferma restando l'incapacità a testimoniare della persona fisica che per statuto abbia la rappresentanza legale della società, la relativa eccezione di nullità della testimonianza deve essere proposta al più tardi dopo la sua assunzione o all'udienza successiva, in caso di mancata presenza del procuratore della parte interessata. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza perché il giudice del merito aveva dedotto d'ufficio l'incapacità a testimoniare del rappresentante legale della società senza la necessaria e tempestiva eccezione della controparte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)