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Sez. L, Sentenza n. 11676 del 11/07/2012 (Rv. 623144 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Dimissioni del lavoratore padre presentate durante il periodo di divieto di licenziamento - Estensione delle tutele previste per il caso di licenziamento - Condizioni - Fruizione del congedo di paternità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623144-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

In tema di dimissioni del lavoratore padre, l'estensione delle tutele previste per il caso di licenziamento in periodo di fruizione del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino anche al padre lavoratore, per il caso di dimissione volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento, è condizionata alla fruizione del congedo di paternità, in quanto altrimenti il datore di lavoro, che normalmente non conosce la situazione familiare del dipendente se non a seguito della fruizione del congedo, non potrebbe, in contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici, accettare le dimissioni del lavoratore senza cautelativamente disporne la convalida dinanzi al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 151 art. 55 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 151 art. 55 com. 4, Legge 08/03/2000 num. 53 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)