Sez. L, Sentenza n. 10994 del 19/08/2000 (Rv. 539682 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE | Dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento - Diritto della lavoratrice alle indennità previste per il caso di licenziamento - Fondamento - Presunzione di non completa spontaneità delle dimissioni - Carattere relativo di tale presunzione - Inizio di una nuova attività lavorativa subito dopo le dimissioni - Nuove condizioni di lavoro non svantaggiose rispetto alla precedente occupazione - Spettanza delle indennità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE
La previsione dell'art. 2 della legge n. 1204 del 1971, che in caso di dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento garantisce alla lavoratrice il diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento, è fondata sulla presunzione di non completa spontaneità delle dimissioni, dovute alla necessità di occuparsi esclusivamente del bambino o, comunque, con una dedizione tale da poter ostacolare la migliore esecuzione della prestazione lavorativa. Tale presunzione, peraltro, non può operare in modo assoluto, in quanto l'imposizione indiscriminata di obblighi indennitari al datore di lavoro contrasterebbe col principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3, comma secondo, Cost.), che si concreta in tal caso in quello di responsabilità e nella necessità che all'indennizzo corrisponda almeno un "pericolo" di danno, e realizzerebbe una sorta di premio di maternità a carico non già del sistema previdenziale ma dell'imprenditore, con ingiustificata riduzione della sua libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). Conseguentemente, le suddette indennità non sono dovute, perché contrarie alla "ratio legis", quando il datore di lavoro provi che la lavoratrice abbia, senza intervallo di tempo, iniziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni e la medesima, a sua volta, non provi che il nuovo lavoro sia per lei meno vantaggioso sul piano sia patrimoniale sia non patrimoniale (ad es. per gravosità delle mansioni o per maggiore distanza della sede di lavoro dall'abitazione ecc.).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 12 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)