Sez. 1, Sentenza n. 4470 del 19/10/1977 (Rv. 388082 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DOMANDA SUCCESSIVA AL DIVORZIO - DECORRENZA DELL'ASSEGNO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DOMANDA SUCCESSIVA AL DIVORZIO - DECORRENZA DELL'ASSEGNO.*
Nell'ipotesi in cui domanda diretta alla corresponsione dell'assegno di divorzio venga proposta autonomamente, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale e la sua annotazione nei registri di stato civile, la decorrenza dell'assegno ben puo essere fissata con riferimento al momento della proposizione della domanda, essendosi gia verificati a quella data i presupposti legittimanti la pretesa dell'assegno stesso.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)