Sez. 1, Sentenza n. 2858 del 08/05/1982 (Rv. 420743 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - ATTRIBUZIONE DEL CONIUGE DIVORZIATO DEL CONIUGE DEFUNTO - DECORRENZA - DALLA DOMANDA GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - ATTRIBUZIONE DEL CONIUGE DIVORZIATO DEL CONIUGE DEFUNTO - DECORRENZA - DALLA DOMANDA GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ.*
Nell'ipotesi di domanda del coniuge divorziato del coniuge defunto per l'attribuzione di una quota della pensione di riversibilità, ben può la decorrenza del diritto farsi risalire alla data della richiesta giudiziale, in quanto, a differenza che per il diritto all'assegno di divorzio che, avendo causa dallo scioglimento del matrimonio, prende data solo dal momento in cui la relativa pronuncia è divenuta definitiva, il diritto all'assegno pensionistico si basa su una situazione pregressa, che ha già ricevuto il suo riconoscimento giudiziale. (V 4470/77, mass n 388082).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)