Sez. 1 - , Sentenza n. 11983 del 19/06/2020 (Rv. 657959 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | Interessi sui crediti chirografari - Sospensione del decorso - Sussistenza - Efficacia esterna al concorso - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI
La sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., vale solo all'interno del concorso, mentre nei rapporti intercorrenti tra ciascun creditore ed il fallito gli interessi continuano a maturare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)