Sez. L, Sentenza n. 500 del 21/02/1974 (Rv. 368244 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PLURALITA DI MALATTIE - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PLURALITA DI MALATTIE - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
La valutazione globale di tutte le infermita, costituenti nel loro sinergismo il complesso invalidante il soggetto assicurato, e necessaria al fine di accertare le condizioni, alle quali l'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636 (nel precedente e nell'attuale testo risultante dalla sentenza n 160 della Corte costituzionale in data 6 luglio 1971) subordina il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidita. (Conf 2246'72, mass n 359558).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)