Sez. 5 - , Sentenza n. 5914 del 08/03/2017 (Rv. 643301 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa - Inutilizzabilità in sede contenziosa - Condizioni - Irrilevanza di un comportamento colposo.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, l'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui la dichiarazione resa dal contribuente nel corso di un accesso di non possedere i libri, i registri, le scritture e i documenti richiestigli, ne preclude la valutazione a suo favore in sede amministrativa o contenziosa, trova applicazione solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di esibizione da parte del contribuente diretto ad impedire l’ispezione documentale, rimanendo, invece, irrilevante, ai fini dell’operare della preclusione, il mancato possesso imputabile a caso fortuito, forza maggiore o anche negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)