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Sez. 5, Sentenza n. 9267 del 24/06/1988 Ud. (dep. 15/09/1988) Rv. 179180 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - CASISTICA DI ATTI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO - RICEVUTA DA IMPIEGATO COMUNALE - SOTTOSCRITTA DA ALTRA PERSONA, ASSENTE IL DICHIARANTE - SUCCESSIVAMENTE SOTTOSCRITTA PER L'IDENTIFICAZIONE DAL SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILITÀ DELL'IMPIEGATO A TITOLO DI CONCORSO NEL FALSO IDEOLOGICO E NON QUALE AUTORE MEDIATO.*
Stato
decisa il 1988-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179180-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - CASISTICA DI ATTI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO - RICEVUTA DA IMPIEGATO COMUNALE - SOTTOSCRITTA DA ALTRA PERSONA, ASSENTE IL DICHIARANTE - SUCCESSIVAMENTE SOTTOSCRITTA PER L'IDENTIFICAZIONE DAL SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILITÀ DELL'IMPIEGATO A TITOLO DI CONCORSO NEL FALSO IDEOLOGICO E NON QUALE AUTORE MEDIATO.*

Risponde di concorso in falso ideologico commesso dal segretario comunale, a norma degli artt. 110 e 479 cod. pen., e non di falsità ideologica, quale autore mediato, commessa dal medesimo pubblico ufficiale, l'impiegato del comune che abbia ricevuto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente sottoscritta dal segretario per l'identificazione, "su conoscenza personale del dichiarante, dandosi atto della presenza dello stesso", mentre la dichiarazione, assente il dichiarante, sia stata sottoscritta da altra persona. Nè rileva, ai fini della esclusione del concorso, che il segretario comunale, nel raccogliere la dichiarazione sostitutiva, sia tenuto ad accertarsi dell'identità del dichiarante. (V mass n 163646).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)