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Sez. 5, Sentenza n. 3302 del 09/02/1984 Ud. (dep. 12/04/1984) Rv. 163646 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - CASISTICA DI ATTI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO - FALSA ATTESTAZIONE DELLE GENERALITÀ DA PARTE DEL PRIVATO DICHIARANTE - REATO CONFIGURABILE.*
Stato
decisa il 1984-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163646-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - CASISTICA DI ATTI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO - FALSA ATTESTAZIONE DELLE GENERALITÀ DA PARTE DEL PRIVATO DICHIARANTE - REATO CONFIGURABILE.*

Risponde di falso ideologico in atto pubblico, a norma degli artt. 48 e 479 cod. pen., il privato che, dichiarando false generalità in una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, trae in inganno il pubblico ufficiale cagionando volontariamente una falsa attestazione circa la provenienza della dichiarazione, a nulla rilevando che il pubblico ufficiale, nel raccogliere la dichiarazione sostitutiva, sia tenuto, in base all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ad accertarsi dell'identità del dichiarante.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)