Sez. 6, Sentenza n. 40355 del 21/09/2001 Ud. (dep. 13/11/2001) Rv. 220314 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Denuncia anonima - Configurabilità del reato di calunnia - Fondamento.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE
È configurabile il reato di calunnia anche nel caso, espressamente previsto dall'art. 368 cod. pen., in cui la falsa incolpazione sia contenuta in una denuncia anonima, in quanto, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 333 cod. proc. pen. che esclude qualsiasi rilevanza indiziaria e probatoria della delazione anonima, sia nella fase delle indagini preliminari sia nel processo, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria restano titolari del potere-dovere di svolgere i necessari atti preliminari di verifica conoscitiva al fine di acquisire, eventualmente, una valida "notizia criminis", con conseguente idoneità di tali atti a ledere l'interesse al corretto funzionamento della giustizia e l'interesse privato della persona offesa, qualora la denuncia si riveli priva di fondamento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 333
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)