Sez. 6 - , Sentenza n. 34075 del 29/09/2020 Ud. (dep. 01/12/2020) Rv. 279948 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DI DETENUTI O INTERNATI | Detenzione domiciliare - Autorizzazione all'allontanamento ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen. - Obbligo di comunicazione del provvedimento - Esclusione - Ragioni.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DI DETENUTI O INTERNATI
Il provvedimento di autorizzazione all'allontanamento dalla detenzione domiciliare per comparire dinanzi all'autorità giudiziaria ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen., reso dal magistrato di sorveglianza su istanza di parte, non è soggetto a specifiche regole procedurali né ad obbligo di comunicazione, l'omissione della quale non dà luogo a nullità, costituendo onere dell'interessato attivarsi per conoscere l'esito della propria istanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 22, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)