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Sez. 4, Sentenza n. 28620 del 23/06/2015 Ud. (dep. 06/07/2015) Rv. 264044 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Imputato agli arresti domiciliari - Autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per presenziare in udienza - Comunicazione all'imputato - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264044-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE

L'autorizzazione concessa all'imputato agli arresti domiciliari di recarsi, senza scorta, in udienza non richiede alcuna comunicazione formale a quest'ultimo, dal momento che, da un lato, costituisce onere dell'interessato attivarsi per richiedere detta autorizzazione, dall'altro, una volta che detta autorizzazione sia stata rilasciata, spetta comunque all'imputato richiedere copia del provvedimento, ove ritenga utile disporne.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)